Governo locale e legalità

PROSTITUZIONE. PROGETTO LEGGE LEGA NORD: INTRODURRE TASSA REGIONALE PER ISCRIZIONE A REGISTRO OBBLIGATORIO ESERCENTI ATTIVITA’

PROSTITUZIONE. PROGETTO LEGGE LEGA NORD: INTRODURRE TASSA REGIONALE PER ISCRIZIONE A REGISTRO OBBLIGATORIO ESERCENTI ATTIVITA’

Il gruppo assembleare della Lega nord ha presentato un progetto di legge (primo firmatario, Matteo Rancan), composto da dodici articoli, con cui si intende introdurre la tassa regionale sulla prostituzione.

Nell’ordinamento giuridico italiano – si legge nella relazione che accompagna il documento- “la prostituzione non è oggetto di alcun divieto o proibizione”, una persona può, quindi, in “maniera libera e cosciente, cedere le proprie prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro o in altra utilità economicamente apprezzabile”.

“A essere vietate sono, invece, le attività di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione- scrivono i consiglieri- reati introdotti dall’articolo 3 della legge 75/1958, la cosiddetta legge Merlin”.

“Da un punto di vista tributario, tuttavia- aggiungono- non esiste alcuna norma che, direttamente o indirettamente, disciplini la prostituzione, ma è indubbio che il fenomeno è particolarmente diffuso e meritevole di una apposita regolamentazione anche sotto il profilo fiscale”.

Tra le norme del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) – si legge ancora- non è prevista una “definizione univoca e precisa del concetto di reddito, in quanto il legislatore statale ha preferito individuare le singole categorie reddituali senza darne un significato unitario”: per cui assoggettabili all’Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche) sono i soli redditi inquadrabili in una delle categorie tassativamente previste dall’articolo 6 del Tuir, con la conseguenza che un “arricchimento” del contribuente non riconducibile a una delle categorie previste dovrebbe condurre, a legislazione nazionale vigente, alla sua esclusione dall’imposizione.

“La questione della tassabilità dei proventi da prostituzione- segnalano i firmatari- è stata oggetto di un netto contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, i proventi dell’attività di prostituzione non possono essere ascritti a nessuna categoria reddituale: l’attività di meretricio, esercitata volontariamente, pur se contraria al buon costume, non integra un’ipotesi di reato, né i suoi proventi costituiscono reddito ascrivibile ad alcuna delle categorie reddituali soggette ad Irpef”.

“In base a un altro orientamento, ai fini delle imposizioni sui redditi- spiegano- il provento ritenuto imponibile deve essere riconducibile alle categorie previste dall’articolo 6 del Tuir o come ‘reddito di lavoro autonomo’ o come ‘reddito diverso’. La Corte di Giustizia CE ha poi affermato la tassabilità della prostituzione ai fini Iva quale prestazione di servizi retribuita”.

A fronte, quindi, delle “incertezze interpretative sulla rilevanza reddituale dell’attività di meretricio” e in mancanza di una normativa statale in materia, i consiglieri leghisti hanno presentato il progetto di legge con l’obiettivo di “introdurre una tassa sulla prostituzione a livello regionale, a fronte dei servizi sanitari di prevenzione e assistenza forniti dalla Regione connessi con l’esercizio della prostituzione (counseling, visite periodiche generali, prevenzione malattie infettive, rilascio certificati di buona salute, ecc)”.

“In questa situazione dell’ordinamento giuridico in cui esiste una incertezza giurisprudenziale- si legge ancora nella relazione- e dove, in ogni caso, non c’è una espressa previsione statale diretta a sottoporre all’imposta statale sul reddito l’attività di prostituzione”, quest’ultima può essere “liberamente ascrivibile alla competenza regionale in relazione ai tributi propri autonomi. In questo modo, la legge regionale, rientrando pienamente nell’ambito delle proprie competenze, va a dare chiarezza e certezza giuridica” alla tassazione imposta all’attività di prostituzione.

L’istituzione di questa tassa sulla prostituzione- affermano i promotori del provvedimento- serve quindi a finanziare, come detto, i servizi in materia sanitaria collegati all’esercizio di quell’attività, ma anche a reperire ulteriori risorse per sostenere disoccupati e famiglie in particolare stato di necessità e per ridurre o eventualmente per cancellare altri tributi regionali, tra cui, per esempio, la tassa automobilistica”.

Dei dodici articoli, si citano il primo che istituisce il Registro regionale obbligatorio degli esercenti dell’attività di prostituzione nel territorio regionale; il secondo, dove si stabilisce che la tassa è dovuta per l’iscrizione al Registro e dove si definisce cosa si intenda per esercizio dell’attività di prostituzione; il terzo che specifica le competenze della Regione rispetto a questa tassa; il quarto dove si definisce la base imponibile: l’aliquota è pari al 27 per cento per proventi percepiti nel corso dell’anno fino a 28.000 euro e al 40 per cento per proventi superiori; il sesto prevede la disciplina dell’attività di accertamento della tassa; il decimo, infine, introduce una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento per omesso o tardivo pagamento, omessa dichiarazione o dichiarazione infedele.

(Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: http://www.assemblea.emr.it/attivita-legislativa)

(ac)

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