Imprese lavoro e turismo

Pulitanò (FdI): “Valutare decisione di SETA di non convocare il collegio di conciliazione e arbitrato”

L’interrogazione fa riferimento al caso di una sanzione disciplinare comminata a due dipendenti e all’impossibilità di accedere al Collegio di conciliazione perchè i vertici della società di trasporti non avrebbero proceduto alla nomina dell’arbitro di parte

“La Regione si pronunci sulla decisione di SETA, di non procedere a convocare il Collegio di conciliazione e arbitrato”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò sollecita l’intervento dell’esecutivo regionale in merito ad una vicenda di sanzione disciplinare comminata a due dipendenti dell’azienda pubblica gestore unico del servizio di trasporto pubblico per Modena, Reggio Emilia e Piacenza e all’impossibilità di accedere al Collegio di conciliazione ed arbitrato “come previsto dall’Art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dove il datore di lavoro deve nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dall’invito dell’Ispettorato del Lavoro”.

Da specifiche segnalazioni raccolte, Pulitanò informa di come i due dipendenti interessati dal provvedimento disciplinare, non hanno potuto accedere all’istituto di mediazione in quanto “il datore di lavoro SETA spa non avrebbe provveduto alla nomina dell’arbitro di parte per le motivazioni contenute in una lettera protocollata in risposta all’invito formulato dall’ufficio dell’Ispettorato del lavoro di Modena”.

Per il consigliere di Fratelli d’Italia, SETA avrebbe motivato la propria scelta appellandosi al fatto che lo Statuto dei lavoratori è una legge generale sul rapporto di lavoro e non potrebbe modificare il Regio Decreto del 1931 ove si prevede che “il lavoratore possa ricorrere al Direttore di Esercizio contro i provvedimenti disciplinari, presentando il ricorso per la via gerarchica, entro 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento”.

A fronte dell’esecuzione delle due giornate di sospensione, quindi, Ferdinando Pulitanò richiama la sentenza del Tribunale di Roma del 2020 secondo cui “nel trasporto pubblico locale il ricorso gerarchico del Regio Decreto 148/1931 è facoltativo e non esclude la procedura ex art. 7” e, nel presentare il proprio atto ispettivo, sottolinea come “la mancata nomina del rappresentante da parte del datore presso il Collegio di conciliazione e arbitrato integra una violazione procedurale grave che può portare all’annullamento della sanzione”.

(Luca Boccaletti)

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