“Viene introdotto un vero e proprio ‘diritto all’informazione amministrativa’, da anni riconosciuto nella maggior parte dei Paesi europei, che consente ai cittadini di esercitare un controllo generalizzato sulle pubbliche amministrazioni, di partecipare alla vita pubblica, di svolgere un’azione di contrasto rispetto alle pratiche corruttive”. A evidenziarlo è il Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, intervenendo sul nuovo strumento, nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, dell’accesso civico generalizzato, il “Foia”, Freedom of information act.
“Grazie a questo nuovo strumento di trasparenza- riafferma Gardini- i cittadini potranno avere accesso a documenti e dati fino ad oggi non conoscibili, né pubblicati dalle amministrazioni sui propri siti web”. Per fare solo alcuni esempi fra i tanti possibili, sottolinea il Difensore civico, “d’ora in avanti chiunque potrà verificare i livelli di raccolta differenziata nel proprio quartiere, scoprire quanto gli uffici pubblici spendono per la bolletta elettrica, ottenere la lista degli immobili sfitti di proprietà di un Comune, conoscere le spese di missione dei vertici politici, accertare la gestione del contenzioso giudiziario di un ente locale o della propria Regione”. Inoltre, prosegue, “ed è forse questo l’aspetto più interessante, l’esperienza degli altri Paesi europei rivela che l’accesso generalizzato rappresenta un prezioso strumento di inchiesta nelle mani dei giornalisti, che, d’ora in avanti, potranno svolgere il proprio lavoro con molta più incisività, sottoponendo le amministrazioni a un più penetrante controllo”.
L’introduzione dell’accesso civico generalizzato segna l’avvio di una fase nuova nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. La riforma del decreto trasparenza (Decreto legislativo 33 del 2013), entrata in vigore lo scorso dicembre, stabilisce infatti che chiunque ha diritto di accedere ai documenti delle pubbliche amministrazioni senza necessità di motivare la richiesta e, quindi, senza dover dimostrare l’esistenza di un interesse specifico all’ottenimento del documento. L’amministrazione è obbligata a rispondere alla richiesta entro 30 giorni con un provvedimento espresso e motivato. L’accesso potrà essere rifiutato dalle amministrazioni a seguito di una valutazione effettuata caso per caso, esclusivamente nell’ipotesi in cui la conoscenza dei dati richiesti possa recare un pregiudizio concreto a un interesse, pubblico e privato, tra quelli indicati nello stesso decreto.
Il decreto trasparenza prevede forme di tutela particolari del diritto di accesso generalizzato oltre a quella giudiziaria: in caso di rifiuto o di mancata risposta l’interessato può presentare un ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, chiedere un riesame della pratica al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel caso di atti delle amministrazioni di Regioni e enti locali presentare un ricorso al Difensore civico regionale. A seguito del ricorso, che è gratuito e può essere presentato anche con una semplice e-mail, il Difensore civico compie una nuova valutazione della richiesta di accesso e, laddove ritenga illegittimo il rifiuto, può chiedere all’amministrazione di giustificare adeguatamente il proprio operato e confermare il precedente diniego. Nel caso in cui ciò non avvenga, l’accesso al documento si ritiene automaticamente consentito.
(Cristian Casali)