Tra i soggetti che possono partecipare alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 41/1997 e s.m.i., “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva”, rientrano anche “i centri di assistenza tecnica” che possono essere costituiti “anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati“, come prevede l’articolo 23 del decreto legislativo 114/1998.
Lo segnala Tommaso Foti (Fdi-An) in un’interrogazione, dove rileva che la locuzione “da altri soggetti interessati” non circoscrive alle sole associazioni del commercio la possibilità di istituire questi centri di assistenza tecnica e, dunque, di poter partecipare alla concessione dei contributi. L’allegato A, punto 3 (“Progetti di promozione e marketing del territorio“) della delibera della Giunta regionale 1082/2017 – evidenzia il consigliere – sembra, al contrario, “circoscrivere” alle sole “associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dei servizi”, oltre che “agli operatori economici, ecc..”, la “facoltà di concorrere alla valorizzazione della funzione commerciale nei centri storici e nelle aree urbane, limitando inspiegabilmente” quanto previsto dalla legge 41.
Foti chiede quindi alla Giunta se intenda modificare le previsioni della delibera 1082/2017, prima dell’approvazione dei criteri in essa contenuti, laddove appare escludere la partecipazione di “altri soggetti interessati“, che la legge, al contrario, include, e vuole sapere se, in ogni caso, si intenda chiarire in modo esplicito che agli enti locali beneficiari dei contributi è data la possibilità di convenzionarsi non solo con le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, ma anche con associazioni che sono altrettanto portatrici e titolari di interessi diffusi, quali, ad esempio, quelle della proprietà edilizia.
(Antonella Celletti)