Costruire una norma regionale che dia risposte ai territori e tenga conto dell’obiettivo al 2030 del raggiungimento dei 6,3 GW (ad oggi, tra richieste autorizzate e pendenti, la quota raggiunta è di circa 3,9 GW).
Riprende, nella commissione Ambiente e Territorio, presieduta da Paolo Burani, il percorso relativo alla disciplina sulle aree idonee alla localizzazione di impianti a energia rinnovabile, alla luce delle nuove norme nazionali (decreto legge 175/2025, come convertito dalla legge 4/2026).
“Il percorso normativo, che la Regione aveva già avviato e concluso, – ha spiegato Burani in apertura – si era interrotto per via della pronuncia del Tar del Lazio che aveva posto uno ‘stop’ alla norma nazionale, con richieste di chiarimenti rispetto alle competenze di Stato e Regioni. Oggi ripartiamo da un focus giuridico ridefinito, nella consapevolezza che una legge regionale vada varata velocemente, per dare risposte ai territori e agli operatori, che sappia tutelare il paesaggio e che possa portarci al raggiungimento degli obiettivi europei in fatto di produzione energetica da fonti rinnovabili”.
A fare il punto è l’assessora all’Ambiente, Irene Priolo, che ha spiegato come la nuova norma ridefinisca le aree idonee, che possono essere individuate a terra e a mare, attingendo in parte anche al progetto di legge della Regione Emilia-Romagna (che era stato sospeso) e all’esperienza normativa della Regione Lombardia. Tra le aree idonee individuate dalla normativa nazionale figurano, tra le altre, i siti oggetti di bonifica, le cave abbandonate, le discariche chiuse.
Tuttavia, permangono criticità, come ha evidenziato Priolo. “La novità principale – ha affermato l’assessora – è che la nuova norma nazionale ha ridotto di molto gli ambiti entro i quali ci possiamo muovere. Viene inoltre rafforzato il principio di interesse pubblico prevalente, in relazione all’installazione degli impianti, riducendo la facoltà di enti locali e Regioni di intervenire sulle autorizzazioni. Un aspetto che non ci mette nelle condizioni di usare la pianificazione in modo proattivo”.
“Abbiamo, in generale, pochi strumenti per gestire la complessità della collocazione di questi impianti e ci saranno molti elementi su cui riflettere in fase di ridefinizione e stesura della norma regionale – ha proseguito Priolo -. Per esempio, nella norma nazionale è stato eliminato anche il riferimento al parere del Comune” (che aveva un peso sotto il profilo urbanistico, ndr).
Sul cosiddetto “effetto cumulo” (cioè quando più impianti vicini, presentati dallo stesso proponente, hanno un impatto ambientale eccessivo), introdotto dalla norma nazionale, l’assessora si è espressa positivamente precisando: “Nella norma regionale dovremo provare a concentrarci maggiormente sull’impatto effettivo che gli impianti in aree vicine hanno sul territorio, anche se fanno capo a soggetti proponenti diversi”.
Alle Regioni viene data facoltà di individuare ulteriori aree idonee, oltre a quelle previste dalla norma nazionale: tutto il resto, fatte salve le aree di rispetto ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, rientra nelle “aree ordinarie” dove, in sostanza, non è vietata l’installazione, ma si procederà a una valutazione caso per caso (in buona parte dei casi, servirà un’autorizzazione unica in capo alla Regione).
Altro elemento positivo, secondo Priolo, introdotto nella norma nazionale, e che era presente nel progetto di legge dell’Emilia-Romagna, riguarda l’autoproduzione e l’autoconsumo. “Aspetti che dobbiamo ulteriormente specificare e potenziare per dare valore reale alle nostre imprese e alle comunità energetiche”, ha concluso Priolo.
(Brigida Miranda)



