Fare chiarezza su un eventuale contrasto tra la delibera regionale e la legge statale del 1991 riguardo alla caccia nell’area contigua del Parco regionale di Monte Sole (Bologna), area protetta, che non si distinguerebbe dall’attività venatoria in un Atc esterno.
Lo chiede alla Regione il Gruppo Misto, in un’interrogazione dove evidenzia come “il Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue del Parco Regionale di Monte Sole, di cui alla delibera di Giunta regionale del 28 aprile 2022, n. 656, e quindi la stessa delibera, consentendo l’attività venatoria anche ai non residenti nei comuni dell’area del Parco, e non garantendo una pressione venatoria inferiore a quella delle aree esterne, così come, in generale non differenziandosi, in maniera sostanziale, dalla gestione venatoria degli ATC esterni all’area protetta, non si pongano in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall’art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante Legge quadro sulle aree protette”.
La legge sulle aree protette, afferma il Misto, stabilisce che, per proteggere le zone ricche di fauna, vi siano regolamenti che limitino la caccia. La norma prevede che a cacciare siano solo i residenti. Ma il regolamento consente, nelle aree contigue al Parco, la densità venatoria – 1 cacciatore ogni 22 ettari – “e, quindi, è addirittura maggiore che fuori dall’Area protetta”. In altri Atc, invece, la densità è fissata un cacciatore ogni 23 o 25 ettari. Secondo il Gruppo Misto “la gestione venatoria delle aree contigue del Parco Regionale di Monte Sole non si differenzia, in maniera sostanziale, dalla gestione venatoria degli ATC esterni all’area protetta”. Oltre alla scarsa differenza di alcune specie che si possono cacciare, nell’atto ispettivo si cita anche la caccia di selezione al cinghiale che “nelle aree contigue hanno un impatto pesante sull’area protetta”.
Il Misto conclude sottolineando come la caccia nelle aree contigue ai parchi regionali sia in deroga e che la Regione “non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre, viceversa, può, anche nell’esercizio della potestà legislativa, prevedere livelli maggior che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali”.
(Gianfranco Salvatori)
La comunicazione istituzionale del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dal 28 aprile 2022 è soggetta alle disposizioni in materia di par condicio