Le elezioni regionali del 17 e del 18 novembre hanno visto i cittadini emiliano-romagnoli eleggere Michele de Pascale presidente della Giunta regionale e hanno scelto, attraverso il voto alla lista e l’indicazione di una o due preferenze, i 50 rappresentanti dell’Assemblea legislativa.
L’Assemblea legislativa è il “parlamento regionale”, l’organo della rappresentanza democratica che esercita, in via esclusiva, la potestà legislativa ed è chiamata a vigilare sull’attività della giunta, discutendo e approvando il programma di governo predisposto dal presidente della Regione e riferito all’intera legislatura.
I consiglieri regionali sono eletti su base circoscrizionale. Ciascuna circoscrizione corrisponde ad ogni singola provincia dell’Emilia-Romagna.
Questa la composizione della nuova Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, così come emersa dalle consultazioni elettorali: 1 seggio a Michele de Pascale (eletto anche presidente della Giunta), 1 seggio a Elena Ugolini (spettante di diritto in quanto candidata presidente arrivata seconda), 27 seggi al Partito democratico, 3 ad Alleanza Verdi e Sinistra, 2 alla lista Civici con de Pascale, 1 al Movimento 5 Stelle, 11 a Fratelli d’Italia, 2 a Forza Italia, 1 alla Lega, 1 alla lista Rete civica-Ugolini Presidente. I dati sono ufficiosi fino alla proclamazione degli eletti.
Spetterà alla Corte d’Appello di Bologna effettuare le verifiche e i controlli al fine della proclamazione ufficiale del presidente della Giunta e dei consiglieri regionali eletti.
A quel punto potrà avvenire l’insediamento dell’Assemblea legislativa, convocata dal presidente uscente dell’Assemblea non prima di 15 e non oltre 30 giorni dalla proclamazione. La prima seduta è presieduta dal consigliere più anziano d’età, fino alla nomina del nuovo presidente.
Come suo primo atto, infatti, l’Assemblea elegge, fra i suoi consiglieri e le sue consigliere, il o la presidente, che riveste un ruolo super partes. Fra le funzioni principali del o della presidente dell’Assemblea, quella di convocare, presiedere e dirigere i lavori d’Aula. A coadiuvare il o la presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, è l’Ufficio di presidenza di cui fanno parte anche due vicepresidenti, due segretari e due questori, anche questi eletti tra i consiglieri e le consigliere nel corso della prima seduta.
Sempre durante la prima seduta, il presidente della giunta regionale assume le proprie funzioni: la nomina del vicepresidente della giunta e degli assessori avviene entro sette giorni da tale data. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dieci.
L’Assemblea poi, nei tempi definiti dal regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal presidente della giunta regionale, riferito all’intera legislatura e a tutti i settori d’intervento.