COMUNICATO
Imprese lavoro e turismo

Edilizia. Pd: regole chiare per Superbonus 110%, no appesantimenti burocratici

Da Paruolo e colleghi si sollecitano quindi, in caso di intervento misto, “regole chiare per evitare che un’interpretazione difforme di uffici diversi possa, ad esempio, portare alla perdita del beneficio dell’incentivazione o comporti altre difficoltà burocratiche”

Il superbonus del 110% è il tema trattato in un’interrogazione, rivolta al governo regionale, presentata dal Partito democratico, primo firmatario Giuseppe Paruolo. Atto sottoscritto anche da Marilena Pillati, Katia Tarasconi, Manuela Rontini, Matteo Daffadà, Andrea Costa, Lia Montalti, Marcella Zappaterra, Palma Costi, Roberta Mori, Massimo Bulbi, Pasquale Gerace, Luca Sabattini e Stefano Caliandro.

Con le modifiche normative collegate al bonus, spiegano Paruolo e colleghi, “i rappresentanti dei professionisti, sin dalla fine di giugno, avevano sollevato preoccupazioni in quanto l’approvazione di una disciplina speciale per gli interventi superbonus 110% avrebbe comportato la necessità, in caso di intervento misto, di presentare due titoli edilizi distinti: la CILA-S per gli interventi superbonus 110% e un titolo ordinario per le restanti opere”. I professionisti, proseguono i dem, “individuavano il rischio di una duplicazione della documentazione e dei calcoli a supporto necessari e, inoltre, la difficoltà a scorporare nei due titoli le diverse parti dei lavori”. Dai dem si sollecitano quindi “regole chiare per evitare che un’interpretazione difforme di uffici diversi possa, ad esempio, portare alla perdita del beneficio dell’incentivazione o comporti altre difficoltà burocratiche”.

Nell’atto si chiede quindi “se sia confermato che la CILA-S per il superbonus va a configurarsi, in caso di intervento misto, come una sorta di ‘appendice’ del titolo ordinario più complesso, utile e opportuna per il buon esito della pratica sotto il profilo fiscale, senza però la necessità di dover duplicare o frammentare documenti che vengono allegati al titolo ordinario e che nella stessa CILA-S vengono semplicemente richiamati”. Si vuole poi sapere “se sia confermato che dopo il 5 agosto non è necessario ripresentare pratiche edilizie depositate prima dell’approvazione della modulistica unificata statale, in accordo con i vari enti coinvolti nelle pratiche in questione (Agenzia delle entrate, banche e altri enti di verifica), ovvero di indicare percorsi alternativi che tutelino i proponenti, per esempio dando la possibilità di integrare la pratica già presentata con una CILA-S che la richiami”.

(Cristian Casali)

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