Raggiungimento di 6,3 Gigawatt di potenza da fonti rinnovabili, aumentando fino a 10 Gigawatt l’obiettivo per il 2030 e stabilendo, come luoghi prioritari per l’installazione, i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. Al via, in Assemblea legislativa, il dibattito sul progetto di legge in materia di aree idonee all’installazione di impianti da energie rinnovabili, quali eolico e fotovoltaico.
Il testo, in versione ampiamente rivista rispetto alla stesura originaria, è approdato una settimana fa nella Commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Paolo Burani, nel corso della quale sono stati approvati oltre 40 emendamenti. Alcuni di questi hanno riscritto in modo integrale diversi articoli, anche a seguito delle riflessioni scaturite e delle proposte emerse durante la partecipata udienza conoscitiva.
Luca Sabattini (Pd), relatore di maggioranza, ha esordito: “Questa legge si inserisce su tre temi centrali: la crisi energetica, la crisi climatica e la competitività del territorio. Il contesto globale e la crescita dei costi ci dicono che l’Italia e l’Europa sono ancora troppo legate alle fonti fossili. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi, consapevoli di essere in una regione particolarmente energivora. Una situazione che ci spinge a diventare sempre più autonomi e accelerare la transizione energetica. D’altro canto, non possiamo ignorare le pressioni territoriali degli ultimi anni, sui suoli agricoli, collinari e montani, che hanno generano conflitti e richieste di regole chiare. In questa legge, abbiamo dunque evitato il consumo indiscriminato di suolo agricolo, ponendoci in ascolto di tutti i portatori di interesse e cercando di trovare un equilibro tra la tutela del territorio e lo sviluppo degli investimenti. Abbiamo introdotto elementi di chiarezza rispetto alle sanzioni e ai controlli, ma anche sulle garanzie al termine della vita dell’impianto, in relazione alla restituzione del suolo alla propria natura. In alcuni punti abbiamo forse sconfinato rispetto ai confini della norma nazionale, con elementi di tutela sulle distanze dai centri abitati, e su questo auspichiamo una interlocuzione con il Ministero. Abbiamo provato ad affrontare le complessità senza cercare semplificazioni o approcci ideologici, sapendo che non sarebbe stato possibile costruire una legge perfetta”.
Critico il relatore di minoranza, Alessandro Aragona (FdI), per il quale le scelte compiute dalla Giunta regionale oggi sono frutto di scelte precise, e sbagliate, del passato. “Ieri nel corso dell’assemblea generale di Confindustria è stata ribadita con forza la necessità di proseguire sulla strada del ritorno al nucleare, una scelta forte per la competitività del Paese – ha affermato -. Così come occorre superare gli approcci tecnocratici e ideologici del green deal. Tutti aspetti su cui ci sono precise responsabilità politiche e che ci dicono che la sinistra è sempre stata dalla parte sbagliata della storia, senza visione e lungimiranza verso il futuro”. Considerazioni di partenza che portano Aragona ad essere critico anche sulla legge delle aree idonee. “Questa legge non raggiungerà gli obiettivi prefissati – ha evidenziato -. Tant’è che abbiamo presentato un emendamento per eliminare l’obiettivo dei 10 Gigawatt. Questa legge agisce in un quadro residuale, ma non per colpa della norma nazionale come vorrebbero farci credere, ma perché questa Regione sconta scelte politiche figlie di 30 anni. Non neghiamo che questo testo sia migliorato rispetto all’impostazione originaria. Ma abbiamo ritenuto necessario presentare anche alcuni ordini del giorno per allargare un po’ le maglie, cosa che avrebbe dovuto fare questa maggioranza di centrosinistra che in campagna elettorale parla costantemente di questo”.
Il testo di legge
Il progetto di legge, recependo le disposizioni nazionali, si pone come obiettivo il raggiungimento di 6,3 Gigawatt di potenza da fonti rinnovabili, aumentando fino a 10 Gigawatt l’obiettivo per il 2030 e stabilendo, come luoghi prioritari per l’installazione, i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. La nuova norma prevede anche competenze specifiche in capo ai Comuni che potranno, ad esempio, vietare l’installazione degli impianti in una fascia di rispetto fino a 30 metri di distanza dalle zone residenziali.
Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati in commissione, c’è la nuova definizione di “superficie agricola utilizzata” (all’articolo 2), intesa come i terreni coltivati, i pascoli e i castagneti che insistono sul territorio regionale. La superficie, misurata attraverso le banche dati ufficiali, sarà il punto di partenza per calcolare i limiti massimi per l’installazione dei pannelli solari nei campi.
Con la riscrittura dell’articolo 4, si fissano limiti precisi per gli impianti rinnovabili su suolo agricolo, che non potranno occupare complessivamente più dell’1,5% della superficie agricola totale (prendendo come riferimento i dati del 2021). Inoltre, in ogni territorio comunale, non si potrà superare il 2,5% della terra coltivabile. I singoli Comuni possono decidere, con una delibera ufficiale, di superare questo 2,5% se lo ritengono opportuno, comunicandolo alla Regione. Sostituito integralmente anche l’articolo 9 che, tra le altre cose, prevede una sorta di “premio” nel caso in cui un impianto fotovoltaico a terra destini almeno il 50% dell’energia prodotta all’autoconsumo delle imprese del territorio. In questo caso, la soglia massima di potenza per accedere alla semplificazione burocratica viene alzata del 30%. Si prevede, inoltre, che sulla superficie agricola non ci siano state coltivazioni certificate nei tre anni precedenti.
Con il nuovo articolo 10 vengono stabiliti criteri a tutela della continuità delle produzioni agricole. Viene previsto, infatti, che la produzione lorda vendibile non possa crollare sotto l’80% per effetto dell’installazione di impianti agrivoltaici, con controlli che saranno effettuati ogni tre anni. In caso di abbandono del terreno, il Comune può far scattare provvedimenti edilizi, obbligando il proprietario a smontare i pannelli e a ripristinare il terreno.
Altra novità è la sostituzione dell’articolo 11 che riguarda gli impianti fotovoltaici flottanti che potranno essere collocati nei laghi, negli invasi artificiali e nelle aree di cava dismesse destinate a specchi d’acqua, nel limite massimo dell’80% della superficie. Nei siti protetti e di “Rete Natura 2000” servirà una valutazione di incidenza per dimostrare che l’impianto non crei danni all’ecosistema.
All’articolo 12, in relazione agli impianti eolici, si prevede che la loro installazione sia subordinata alla verifica del rischio idrogeologico da parte degli enti competenti.
(Brigida Miranda)


