Agenzie viaggi che falliscono e non rimborsano i turisti che hanno già pagato la vacanza. E’ il focus di un’interrogazione alla Giunta di Lia Montalti (Pd) che chiede di evitare “ulteriori episodi in cui un’agenzia viaggi regolarmente iscritta all’elenco regionale ‘Agenzie sicure’ nel momento in cui dichiara fallimento o insolvenza, non abbia sottoscritto un’idonea assicurazione che permetta il risarcimento danni”. La democratica chiede anche all’esecutivo “Quali azioni si possano mettere in campo al fine di poter verificare, con maggior costanza ed in modo più dettagliato, lo stato di affidabilità e solidità di una agenzia viaggi iscritta all’elenco regionale” e “quali strumenti possano essere istituiti per semplificare le modalità di richiesta di indennizzo da parte di un turista danneggiato”.
L’elenco regionale “Agenzie sicure”- fa notare la consigliera- normato da varie delibere di Giunta, permette alle società private di acquisire “una sorta di marchio di qualità, che garantisce un alto livello nella organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e un grande rispetto del turismo etico e quindi nel rispetto della tutela del consumatore”. Un ‘bollino’ che dovrebbe garantire i consumatori, peraltro ulteriormente tutelati dal fondo di garanzia regionale costituito con la legge 7/2003. Il punto è che le agenzie, oltre alle assicurazioni di responsabilità civile per i danni causati a terzi, ai turisti e verso i dipendenti, dovrebbero coprirsi verso il rischio proprio di insolvenza o fallimento “per permettere al consumatore di poter far richiesta di risarcimento danni”. Ma la Regione, che “ogni anno verifica che l’affidabilità e la solidità dell’agenzia rimanga invariata”, non verifica parimenti “se l’agenzia abbia sottoscritto, o meno, anche l’assicurazione a copertura del fallimento o dell’insolvenza, oltre a quella richiesta di responsabilità civile”. Montalti sottolinea infine che il sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, “ed in particolare quello di ‘Emilia-Romagna Consumatori’, non esplicita chiaramente che tipo di indennizzo un turista può ricevere e soprattutto con che modalità richiederlo” e “non è previsto alcun modulo specifico da compilare, con annesse indicazioni circa le tempistiche e le modalità di invio, per la richiesta di indennizzo”.
Una situazione su cui impatta anche la cessazione dal primo luglio 2016 del Fondo Nazionale di Garanzia per il turismo, a favore di un “sistema di garanzia a gestione privata, introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9. secondo cui le agenzie di viaggio ed i tour operator hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia per tutelare i propri clienti”.
(Marco Sacchetti)