Alcune disposizioni contenute nella legge regionale 11/2012, “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne“, avrebbero creato diversi problemi ai “pescatori dilettanti” e sollevato “criticità” fra cui quella che riguarda l’inserimento, secondo la proposta della Commissione tecnica regionale, della carpa (Cyprinus carpio) “fra le specie alloctone”, con la conseguente mancata tutela del pesce, “con obbligo da parte del pescatore di non procedere alla sua reimmissione in acqua”.
Lo segnalano i consiglieri del Pd, Paolo Calvano e Marcella Zappaterra, e della Lega nord, Alan Fabbri e Marco Pettazzoni, in una risoluzione in cui ricordano che la pesca sportiva e dilettantistica conta migliaia di appassionati in Emilia-Romagna e che può divenire uno strumento di promozione turistica, se opportunamente valorizzata.
Nel testo si legge inoltre che i corsi di acqua regionali, con particolare riferimento al fiume Po, sarebbero “oggetto, da diverso tempo, di una vera e propria azione predatoria” da parte di pescatori che, attraverso reti, elettrostorditori e altri strumenti, provocherebbero “un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica”.
“Una delle novità introdotte dalla norma – aggiungono i firmatari – consiste nel divieto di utilizzo di esche vive con l’obiettivo di evitare la divulgazione di pesci alloctoni,obiettivo ugualmente perseguibile attraverso l’innesco di carassi (Carassius carassius) o breme (Abramis brama) pescati in loco”, mentre risulterebbe “poco incisivo” il regime sanzionatorio per il “basso importo delle sanzioni e della mancata possibilità, da parte delle autorità preposte, di sequestrare mezzi ed attrezzatura”.
I consiglieri impegnano quindi la Giunta regionale a valutare l’opportunità di consentire la reimmissione del pesce in acqua, limitatamente all’attività di carp fishing, a rendere possibile l’utilizzo di esche di pesce non vivo porzionato, secondo una tradizione e modalità di pesca risalente nel tempo, e a prevedere o a sollecitare, nei limiti delle competenze regionali, un inasprimento delle sanzioni amministrative e accessorie, che fungano da deterrente nei confronti dei pescatori di frodo.
Visto infine che la legge 11, all’articolo 29, introduce una clausola valutativa, per cui ogni cinque anni l’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati, i firmatari chiedono che alla competente commissione assembleare sia trasmessa una relazione che tenga conto dei rilievi sollevati nella risoluzione, anche prevedendo proposte di modifica alla norma. (AC)