Sanità e welfare

Welfare. Lisei (Fdi): modalità telematiche per bando affitto sono discriminatorie

Dettagliata interrogazione in cui si sottolineano tutti i problemi e le contraddizioni soprattutto in merito all’Irpef

Rivedere le modalità telematiche per le domande del bando per l’affitto in modo da non penalizzare chi ha avuto cali del reddito.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Marco Lisei (Fdi) che ricorda come “la piattaforma messa a disposizione per la compilazione delle domande non consente di distinguere le due casistiche dei requisiti minimi di accesso e per questo motivo considera campo obbligatorio l’inserimento della documentazione attestante il calo del reddito IRPEF anche per i soggetti in possesso di un ISEE compreso tra 0,00 e 17.154,00 euro che non prevede alcuna dichiarazione in tal senso e, contrariamente a quanto previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2020, che prevede una autocertificazione della perdita del proprio reddito IRPEF a seguito dell’emergenza Covid, la Giunta, nel dicembre 2020, ha stabilito con una delibera che richiede che questa venga ‘debitamente documentata’”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “se non ritiene che l’inserimento come campo obbligatorio per la presentazione della domanda l’attestazione del calo del reddito IRPEF abbia portato a un errato calcolo del fabbisogno in quanto molti utenti rientranti nella prima fattispecie (possessori di ISEE inferiore a 17.154,00 euro), non potendo inserire i documenti richiesti, abbiano dovuto desistere dalla richiesta del contributo e se non ritiene necessario, alla luce di queste incongruenze, provvedere a richiedere una immediata modifica al portale per la presentazione delle domande e di procedere all’avvio di una nuova fase di presentazione delle domande al fine di permettere a tutti gli aventi diritto di presentare la propria richiesta”.

Lisei vuole inoltre sapere se l’amministrazione regionale “non ritenga che la concessione di un contributo relativo all’anno 2019, sebbene erogato negli anni successivi per motivi non adducibili ai cittadini richiedenti, non possa essere una causa di esclusione per il contributo relativo a un diverso anno”.

(Luca Molinari)

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